Ferrari: a trust for family continuity.

The trust as an ideal legal instrument to preserve the family tradition of a historic company, respecting the founder’s wishes and ensuring an orderly generational passage.

With exactly this aim in mind, Piero Ferrari, son of the founder Enzo and second shareholder (10%) of the historic Maranello’s brand, decided to set up a trust to manage his shareholding in Ferrari.

A trust – essentially a family trust and intended to regulate the succession (as defined most recently by Circular 34/E/2022) – with Jersey governing law and designated beneficiaries the settlor’s daughter and two grandchildren, one of whom was appointed as Trustee.

The settlor has therefore transferred to the trust fund the bare ownership of his shares (with an approximate market value of €4 billion) with the express provision that 80% of the dividends produced by such shares will be reserved to him, while the remaining 20% will be allocated to the trust.

Precisely in order to ensure as orderly a generational transition as possible and in line with the founder Enzo Ferrari’s wish to keep part of the company ‘in the family’, it has been stipulated that it will be impossible to dispose of the shares even in the event of inheritance disputes.

Even more so, if possible, the trust proves to be a suitable instrument for the management and preservation of assets also with a view to inheritance and generational transition, with a truly reduced initial tax impact (in fact, only the registration tax in a fixed amount of €200.00 will be charged at the time of the transfer of assets) in full compliance with civil and tax regulations, as most recently set forth in Circular 34/E/2022 of the Italian Revenue Agency.

Our firm is at the forefront of these types of transactions and ready to assist you with any information you may need on trusts and asset and corporate restructuring in general.

La tassazione dei Trust: Circolare Agenzia delle Entrate N.34/E 2022

Pubblicati finalmente i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di imposte dirette, indirette, monitoraggio fiscale e recepimento dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

In linea generale, la versione definitiva del documento di prassi fornisce le istruzioni operative sulla fiscalità del trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e delle modifiche normative introdotte dal Decreto fiscale 2020.

Imposizione Indiretta

L’Agenzia si conforma definitivamente all’orientamento, ormai più che consolidato, della Corte di Cassazione in materia di imposizione indiretta, considerando l’applicazione dell’imposta di donazione e successione imponibile al solo momento dell’attribuzione finale ai beneficiari.
Ai fini fiscali quindi, non risulterà rilevante una generica utilità economica ma si deve valutare l’effettivo aumento di patrimonio del beneficiario.  La nuova Circolare evidenzia con chiarezza inoltre le interpretazioni dell’ADE sia con riguardo sia alla istituzione che alla dotazione (attraverso di atti di disposizione) di beni in Trust, oltre alle rilevanti tematiche riguardanti l’eventuale sostituzione di un trustee e dell’attribuzione dei beni ai beneficiari.
Proprio sotto quest’ultimo profilo l’amministrazione fiscale si conforma all’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che attribuisce rilevanza fondamentale all’attribuzione “stabile” dal trust ai beneficiari.

Inoltre l’amministrazione finanziaria ha stabilizzato la propria posizione in particolare tenendo conto dell’affidamento dei contribuenti che, adeguandosi alla precedente prassi amministrativa, abbiano liquidato e versato imposte al momento della costituzione o del conferimento di beni o diritti al trust.
Con l’introduzione del nuovo concetto di “esaurimento / rapporto esaurito” si riterrà infatti che i predetti versamenti possano essere considerati a titolo definitivo, senza necessità di effettuare ulteriori liquidazioni all’atto di successive attribuzioni a favore del beneficiario, a condizione che le attribuzioni abbiano ad oggetto i) i medesimi beneficiari e; ii) i medesimi beni e diritti.

Imposizione Diretta

Con riferimento alle imposte dirette, l’Agenzia ha fornito numerose istruzioni sulle “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia, che provengono da trust stabiliti in giurisdizioni considerate a fiscalità privilegiata. Tra gli aspetti più rilevanti della circolare dell’Agenzia delle Entrate c’è la disciplina delle imposte sui redditi.

Sono due i principali aspetti messi in evidenza nel documento di prassi:

  • l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei «redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73»;
  • una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».

Quest’ultima presunzione risulterà quindi rilevante per quanto concerne l’imposizione diretta anche nel caso in cui il beneficiario della attribuzione effettuata dal trust opaco estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non riceva dal trustee elementi idonei a individuare la parte imponibile della stessa.
Tutto ciò comporterà quindi una netta distinzione tra “patrimonio del trust” costituito dalla dotazione iniziale dello stesso e dagli eventuali trasferimenti in data successiva effettuati dal disponente o terzi a favore del fondo in trust e “reddito di trust” consistente nei proventi conseguiti dal patrimonio in trust, comprensivi di eventuali redditi reinvestiti o capitalizzati.
La determinazione del reddito dovrà avvenire con i criteri adottati dalla normativa fiscale italiana. Tali somme costituiranno quindi reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia, sempre a condizione di riuscire (attraverso apposita documentazione contabile prodotta dal trustee) ad operare la distinzione di cui sopra.

Monitoraggio Fiscale

La circolare termina con alcuni spunti anche relativi al monitoraggio fiscale.
Nello specifico vengono fornite indicazioni per i beneficiari di trust opachi esteri in qualità di titolari effettivi riportando che:

“I beneficiari di trust discrezionali, sulla base delle informazioni disponibili, come ad esempio il caso in cui il trustee comunica la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del trust, hanno l’obbligo di indicare nel quadro RW l’ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust, unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero.
Nell’ipotesi di omessa comunicazione di informazioni a lui note al momento della compilazione del Quadro RW e constatate dall’Amministrazione finanziaria nell’esercizio dei propri ordinari poteri di controllo, il beneficiario di trust discrezionale incorrerà nelle sanzioni previste per le violazioni relative all’omessa o infedele compilazione del quadro RW.”

CONCLUSIONI

Con la circolare 34/E l’Agenzia delle Entrate recepisce in toto non solo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di imposizione indiretta dei Trust, ma anche molti spunti portati alla luce dalla più attenta dottrina e, in generale, dagli operatori.
Come mai prima d’ora l’Italia risulta essere uno stato molto attrattivo per i trust, anche a fronte di una chiarezza finalmente granitica sull’imposizione fiscali e sul monitoraggio conseguenti all’istituzione dello strumento.

Per qualsiasi tipo di informazione in tema di trust e fiscalità dello strumento, lo studio SLCLEX è sempre disponibile a fornire consulenza a privati, trust company e family business all’indirizzo: info@slclex.eu

Coronavirus, infortunio sul lavoro e responsabilità 231 [ITALIAN]

Con l’imminente riapertura di tutte le attività commerciali, si sviluppano nuove tematiche relative al Coronavirus e la responsabilità “231/2001” per le società.

Ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 vengono previsti, come reati presupposto per l’applicazione alla società di una responsabilità amministrativa da reato l’omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La società incorrerà in responsabilità quindi, nel caso:

  1. vi è un infortunio sul lavoro (che determina la morte del dipendente o sue lesioni gravi o gravissime con prognosi superiore ai quaranta giorni);
  2. l’infortunio stesso è avvenuto a causa della violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. (si tratta di reato colposo, NON NECESSITA DI DOLO);
  3. l’ente ha tratto un vantaggio dalla situazione che si concreta nel risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione di misure di sicurezza preventive che avrebbero evitato l’incidente sul lavoro.

Il contagio da COVID-19 può essere considerato quindi un infortunio sul lavoro?
Di conseguenza, sono sorte (tra le altre) le seguenti domande.
Cosa succederebbe se un dipendente contrae il corona virus in una particolarmente grave? (ipotesi ricadente nel primo punto sopra elencato).
Cosa succederebbe nel caso il contagio fosse conseguenza diretta della violazione di norme sulla sicurezza per prevenire l’infezione? (ipotesi del secondo punto sopra elencato).
Cosa succederebbe nel caso la società abbia comunque tratto un vantaggio nella commissione del reato? Inteso come guadagno dal non aver adottato le misure di legge in materia di sicurezza? (ipotesi del terzo punto).

Il punto di partenza per un’analisi della disciplina è quello di capire se il contagio da Covid-19 possa essere considerato un infortunio sul lavoro.

A riguardo, per trarre qualche spunto, è probabilmente opportuno fare riferimento ai decreti emergenziali emanati dal Governo.
Il D.L. 17 marzo 2020, all’articolo 42 sembra confermare l’equiparazione all’infortunio sul lavoro.

Anche l’INAIL era intervenuta su tale previsione legislativa, rendendo chiaro che il contagio da COVID-19 può effettivamente essere considerato, ai fini assicurativi, come un infortunio sul lavoro, per il personale sanitario.

Ma ciò è valido anche per figure professionali del settore non sanitario?

A tale quesito è stata data risposta affermativa con nuova circolare INAIL di data 3 aprile 2020. L’ente  ha esposto infatti che “… l’Inail tutela … affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro … In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto …”operando i seguenti “distinguo”:

  • per gli operatori sanitari nonché per tutte le attività lavorative che comportano un costante contatto con il pubblico/utenza  è stato disposto che ove il contagio “… non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazioni delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga …”.
  • per quanto riguarda gli altri assicurati “… ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale …

L’INAIL ha quindi chiarito, al netto delle disposizioni in tema di ordine della prova,  che va garantita a tutti gli assicurati la possibilità di considerare il contagio da Coronavirus come infortunio sul lavoro.

Ovviamente tutto ciò è valido ai soli aspetti assicurativi ma risulta difficile pensare che tale interpretazione non possa essere estesa anche ad altri ambiti e quindi è in definitiva possibile considerare il contagio da Coronavirus come infortunio sul lavoro, anche per quanto concerne la normativa della responsabilità degli enti.

Si ricorda però che poterlo considerare come infortunio sul lavoro ai fini della normativa 231 non è sufficiente a determinare responsabilità amministrativa dell’ente, poiché è necessario fornire anche prova che il contagio sia addebitabile all’ente a causa di una mancanza di applicazione delle norme in materia di prevenzione.
Inoltre si necessiterebbe altresì di un vantaggio ricavato dall’ente nella disapplicazione di tali norme.
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Attualmente risulta quindi possibile che la responsabilità delle società “231” possa estendersi anche ai casi di contagio da Covid-19.
Risulta quindi necessaria la massima prudenza possibile per quanto riguarda i propri modelli organizzativi e i protocolli sanitari.

Per maggiori info sul tema, info@slceurope.net

Freezing orders and third-party assets [ENGLISH]

Abstract: Asstes of third parties controlled (de facto or de jure) by the respondent are commonly outside the scope of a freezing injunction unless exceptional circumstances.

In the case of FM Capital Partners Ltd v Frédéric Marino, Aurélien Bessot, Yoshiki Ohmura, and Marit Sjovaag [2018] EWHC 2889 (Comm), the English High Court held that if a company wholly owned or controlled by the respondent is a non-trading company without an active business, and the respondent deals with or disposes of that company’s assets outside the ordinary course of business, that conduct may be enjoined by the terms of a freezing injunction.
In this exceptional circumstances the third party’s assets can be within the scope of the freezing injuction.
In all other circumstances, the proper course of conduct is for an application to be made to join the third party as a respondent to the order itself.

Facts

A Worldwide Freezing Order was granted in July 2018 following the High Court’s judgment against Mr Ohmura (the Respondent) for dishonest assistance in acts of bribery and breaches of fiduciary duty by the First Defendant.
This WFO, prohibited the Respondent from disposing of, diminishing in value, or otherwise dealing with his assets up to a value of US$ 11,250,000.

On 9 October 2018, Peter McDonald Eggars QC had dismissed an application by Mr Ohmura for the discharge of that freezing order.
The claimant in the action also applied for an order for further disclosure in respect of Mr Ohmura’s assets, and also a variation of the freezing order to reduce the values of transactions which required notification.
Mr Ohmura’s application was that the freezing order should not attach to the assets of several companies.

For the most of the assets, Mr Ohmura had 100% direct or indirect shareholding and was a director along with his sister. and he underlined that the companies’ assets belonged to and were in the control of third parties and not his self.
The claimant argued that the companies’ assets were covered by the freezing order indirectly because if a company decreases it assets it reduced the value of Mr Ohmura’s shareholding in that company.

On deciding the point, the judge discussed the cases of Lakatamia Shipping Co Ltd v Su, Group Seven Ltd v Alive Investment Corporation Limited and JSC BTA Bank v Ablyazov. H
e quoted Lord Clarke from the Supreme Court Ablyazov decision:

The extended definition of assets in the standard form of freezing order captured assets which are not owned legally or beneficially by the respondent, but over which the respondent has control and has the power to dispose of or deal with as if he or she did. In other words the extended definition expands the ordinary meaning of assets.”

It was the judge’s view that the extended definition did not apply to assets over which the respondent has control, but which the respondent does not legally or beneficially own.

He therefore found that the freezing order did not apply to the assets of the companies in which Mr Ohmura had a direct or indirect shareholding. Mr Ohmura also argued successfully that other variations should be made to the freezing order, including a curtailment of the clause referring to him having an interest in assets legally, beneficially or otherwise. This is because there was no evidence that Mr Ohmura owned any assets as a trustee nominee or any other basis other than as the legal or beneficial owner.

The judge also gave the claimant some satisfaction. In relation to notification of the sale of assets from the companies owned by Mr Ohmura, the claimant had to be notified of any dealing or disposal of assets.
The claimant sought an order for further disclosure of information relating to:

  • All transfers of more than a specified limit made from Mr Ohmura and two bank accounts belonging to his companies since 2015.
  • Details of the turnover and profit made by the companies.
  • Other information that had been requested in inter partes correspondence.

The judge allowed the order for further disclosure with the following reasons:

  • He had already decided there was a real risk of dissipation of assets.
  • There was an obvious discrepancy between the funds and assets which were at one time held by Mr Ohmura and the assets actually disclosed by him.
  • Mr Ohmura did not originally comply with the disclosure order made in the worldwide freezing order dated September 2018.

Such an order was justified in order to identify not only what assets were held by Mr Ohmura, but what has become of any assets which he may have dissipated.

The disclosure was not burdensome and could be provided without substantial expense.

Conclusions:

This case judgment’s  confirmed that third-party assets will remain outside the scope of such a freezing injunction unless:

  • the respondent can be held to have a legal/beneficial interest in the assets and
  • exceptional circumstances can be established, or
  • the third party in question is named as a co-respondent to the freezing injunction.

For any further information about worldwide freezing order, contact us: info@slceurope.net

Anti-Bartlett clause and liability. [ENGLISH]

In the Zhang and Ji v DBS Trustee case, the Hong Kong Court of Final Appeal (CFA) established that so-called “anti-Bartlett clauses” in the trust deed of a Jersey family trust exempted the trustees from any liability for losses incurred in transactions by the trust’s underlying investment company.

Reversing the decisions of Hong Kong’s Court of Appeal and lower courts, the CFA ruled that the anti-Bartlett clause contained in the trust deed effectively excluded any “high level supervisory duty” with any purported residual obligation on the part of the trustee in relation to the losses caused by risky investment decisions made on behalf of the trust’s underlying investment company unless they became aware of actual dishonesty.

EVENTS:
During the 2008 financial crisis, Madame Ji Zhengrong (an expert in financial investment) and her husband Zhang Hong Li, settled up a trust.
The couple also created an offshore company called Wise Lords.
The Wise Lords company was owned by the trust to make high risk investments during the bubble, prior the 2008 crisis.

When the crash came, the company suffered a large amount of losses.
The spouses (beneficiaries of the trust), together with the succesor trustee and the Wise Lords company itself sued DBS Trustee HK (the former trustee) and its corporate director for breach of trust.

The court of first instance finded that the trustee had been in “serious and flagrant breach” and had breached its “high level of supervisory duty” by allowing the Wise Lord Company to buy financial products with high risk.
This ruling was confirmed by the Hong Kong Court of Appeal, despite the presence of an anti-Bartlett clause, which is normally used to exempt the trustees from any liability.

Reversing the decisions of Hong Kong’s Court of Appeal and lower courts, the CFA unanimously found that the trustees had no ‘high level residual duty’ to supervise the company’s activities, given that the anti-Bartlett provisions relieved them from any duty to interfere with or supervise the company’s conduct, unless they became aware of actual dishonesty.
Furthermore such a duty would require DBS Trustee to query and disapprove of the risky transactions, which would be interfering with Wise Lords’ business, contrary to the terms of the trust deed.

CONCLUSIONS:
This is an important decision (and rare high level decision on this issue) which may reassure private wealth and trusts practitioners of the strength and scope of anti-Bartlett clauses”

The governing law of the trust was Jersey law. The principles will therefore likely be applicable in most of the major common law trust jurisdictions.

In conclusion, it is always recommended to be aware of the presence of Anti Bartlett Clause in trust deeds, in order to not become involved in the underlying business of companies held in the trust save where they detect dishonest activities.

The English Court of Appeal decides it has the power to order a non-party witness to give evidence in aid of a foreign arbitration [ENGLISH]

On 19 March 2020 the English Court of Appeal determined that English courts do have jurisdiction under s44(2)(a) of the English Arbitration Act (“the Act”) to issue an order compelling a non-party to an arbitration agreement to give evidence in support of arbitration proceedings seated both inside and outside England and Wales, overturning the High Court judgment.

The First Instance Decision

The court acknowledged that the wording of s44 of the Act might suggest that s44(2)(a) could apply to give the court the power to issue an order compelling a non-party to give evidence in support of a foreign seated arbitration.
However, given the decisions in earlier cases on s44, this was not a simple question.

The Commercial Court referred extensively to the decisions in Cruz City Mauritius Holdings v Unitech Limited [2014] EWHC 3704 (Comm) (“Cruz City”) and DTEK Trading SA v Morozov [2017] EWHC 1704 (Comm) (“DTEK”). In light of these authorities, the Court determined that s44(2)(a) was confined to parties to the arbitration agreement.

This, due to the following reasons:

  • s44 was stated to be subject to contrary agreement between the parties;
  • a number of other subsections pointed towards an intra-parties interpretation of s44 as a whole (such as subsections (4), (5), (6), and (7));
  • if Parliament had intended to permit the court to make third party orders in support of arbitrations around the world, it would have expressly said so in the Act; and
  • a difference in treatment between different subsections of s44 was unattractive without a difference in language.

Overruling the First Instance Decision, the Court of Appeal unanimously found that English courts do have jurisdiction under s44(2)(a) to compel a non-party to give evidence in support of an arbitration.

Lord Justice Flaux found that the wording of section 44(1) when read with section 2(3) and the definition of “legal proceedings” in section 82(1) makes it clear that provided the other limitations built into the section are met, the English Court has the same power under s44(2)(a) in relation to arbitrations as it has in relation to civil proceedings before the High Court. There was no justification for limiting the subsection to domestic arbitrations.

Ms Welsh, counsel of the non party, submitted that if the party has the power to make an order agains a non-party under s44(2)(a), it is anormal that there is a limitation in s44(7) on the non-party rights of appeal.
The court found that there was force in Ms Welsh’s submission, however the Court found that the anomaly was not enough to justify the restrictive approach.

This leads to the anomalous situation where the English Court’s powers to order a witness to give evidence in support of arbitration are wider than those in respect of foreing court proceedings where it cannot make a similar order unless there is an inwards letter of request.

This power will be a very important tool for the English Court in order to support domestic and foreign arbitrations.

In conclusion parties should ensure that the scope of their proposed order is narrow, confining the topics on which they seek evidence from a non-party to the issues actually in dispute in the arbitration.

Covid-19 e inadempimento contrattuale. [ITALIAN]

In considerazione dell’evoluzione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale, sono state, tempo per tempo, adottate da parte del Governo Italiano svariate misure, per far fronte all’emergenza sanitaria grave ed eccezionale (si considerino: D.L.  23/02/2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, D.P.C.M. 25/02/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, D.P.C.M. 1/03/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ora sostituito dal D.P.C.M. 8/03/2020 (cfr. art. 5 comma 3), D.P.C.M. 4/03/2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 ”, ora sostituito dal D.P.C.M. 8/03 2020 (cfr. art. 5 comma 3), D.P.C.M. 8/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, D.P.C.M. 9/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, D.P.C.M. 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, D.L. 17/03/2020 n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. Decreto “Cura Italia”), D.P.C.M. 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, D.M. Sviluppo Economico 25/03/2020 contenente modifiche all’Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, D.L. 25/03/2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, D.L. 8/04/2020 n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”).

Tali misure hanno introdotto, in via progressiva, limitazioni alla libertà di circolazione di persone e merci, oltre che all’esercizio delle attività produttive, industriali, commerciali e di consulenza. Le predette attività, in grossa parte, sono state del tutto sospese. Come conseguenza di ciò, vi sono imprese che potrebbero non essere più in condizione di adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte o, comunque, a farlo secondo le modalità ed i termini indicati in contratto. Parallelamente, coloro che devono ricevere le prestazioni (imprese/persone fisiche) potrebbero non essere più in grado di utilizzarle o potrebbero doverle rifiutare, invocando una sopravvenuta carenza di interesse in ragione della situazione emergenziale in atto.

Ci si pone quindi nella necessità di comprendere quali conseguenze applicative le precitate  restrizioni possano spiegare sui rapporti contrattuali in essere, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento contrattuale.
Occorre considerare che, in termini generali, l’inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) origina dalla totale o parziale inesecuzione della prestazione contrattuale, per causa imputabile al debitore (ovvero della parte contrattuale che quella prestazione doveva porla in essere). All’inadempimento imputabile, segue – salvo quanto in appresso indicato – la responsabilità del debitore.

Il Decreto Cura Italia (Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 art. 91) ha chiarito in proposito  che: “il rispetto delle misure di contenimento … è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.  Dalla lettura del riferimento normativo – in questo momento di emergenza e per la durata e proroga dei provvedimenti normativi emanati ed in via di emanazione – discende la non imputabilità dell’inadempimento contrattuale (dovuto a ritardi o omissioni) e, per l’effetto:

  1. Il debitore può, dunque, per espressa previsione di legge, invocare a scusante del proprio inadempimento, il rispetto delle misure di contenimento;
  2. il creditore (ovvero il soggetto che la prestazione doveva riceverla) non può legittimamente far valere penali e/o decadenze.

Inoltre, la situazione emergenziale in essere ed il rispetto dei provvedimenti emanati dal Governo può dare corso:

  • ad ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione (la prestazione prima era possibile, poi, in ragione del quadro di emergenza, diventa impossibile – parzialmente o totalmente – perché adempierla vorrebbe dire violare gli ordini o i divieti emanati dall’autorità). In merito, si richiama l’art. 1256 c.c. che disciplina le ipotesi di impossibilità definitiva e temporanea della prestazione. L’obbligazione contrattuale si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se invece l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento finché essa perdura. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo della obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla;
  • ad ipotesi in cui la prestazione diventa eccessivamente onerosa (perché: i. si crea uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali, tale per cui una diventa troppo gravosa rispetto all’altra squilibrio, e ii. l’eccessiva onerosità sopravvenuta deve essere riconducibile ad eventi straordinari ed imprevedibili). L’art. 1467 c.c., in tema di contratti con prestazioni corrispettive (ovvero in cui entrambe le parti devono eseguire una prestazione l’una verso l’altra), prescrive che se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

In via di derivazione, trattandosi di misure imposte per far fronte ad una epidemia / pandemia, ciò può altresì configurare ipotesi di forza maggiore. Questa fattispecie (la forza maggiore) non ha una precisa normazione codicistica. In altre parole, non vi è una legge italiana che traccia le linee di cosa sia la forza maggiore. La medesima infatti è di matrice internazionale, ove è prassi inserire nella contrattazione clausole che gestiscano la responsabilità da inadempimento, rispetto a guerre, pandemie ed altre ipotesi di eventi catastrofici, imprevedibili e non riconducibili alla volontà dei contraenti. Queste clausole consentono di eliminare ogni forma di responsabilità. La giurisprudenza italiana ne recepisce gli effetti, attraverso il ricorso al disposto di cui all’art. 1467 c.c. (già sopra menzionato). Detta disposizione riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione.

A livello di contrattualistica internazionale, oltre alle già citate clausole di forza maggiore, si rammentano:

  • La Convenzione di Vienna relativa alla vendita internazionale di beni mobili che all’art. 79 recita espressamente così: “Una parte non è responsabile dell’inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze”.
  • La clausola standard di forza maggiore utilizzabile dagli operatori nella stipulazione dei contratti, con una dicitura specifica “ICC Force Majeure Clause 2003” redatta dalla Camera di Commercio Internazionale.

Ancora, considerando la rilevanza globale dell’emergenza sanitaria in corso, con circolare del 25 marzo 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato le Camere di Commercio a “rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’epidemia da COVID-19”. Dette attestazioni rispondono alla necessità di  agevolare la prova della forza maggiore nello straordinario contesto emergenziale, mettendo al riparo le imprese inadempienti da responsabilità alle stesse non imputabili.

Conclusioni

In conclusione, nell’affrontare le conseguenze derivanti dall’emergenza, rispetto agli obblighi contrattuali, per un verso, si osserva come il Governo Italiano abbia chiarito che l’osservanza delle restrizioni emanate non dà corso ad inadempimenti contrattuali imputabili (quindi fonti di responsabilità contrattuale).

Per altro verso, si osserva come la pandemia determinata da Covid-19 sia idonea a giustificare ipotesi di inadempimento di obbligazioni contrattuali precedentemente assunte, quando ciò è causa di impossibilità (definitiva o temporanea) dell’esecuzione della prestazione o quando la prestazione di una parte contrattuale diventa eccessivamente onerosa. Va da sé che le conseguenze saranno diverse sia nell’uno che nell’altro caso

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