L’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 31 gennaio 2023, n. 176, ha chiarito che in caso di decesso del disponente di un trust ritenuto fiscalmente interposto, i beni apportati dal de cuius sono considerati, dal punto di vista tributario, ancora di titolarità del disponente e, conseguentemente, devono essere assoggettati all’imposta di successione.
Tale risposta si pone in profonda revisione rispetto a quella precedentemente fornita dall’amministrazione finanziaria nella risposta a interpello n. 359/2022 ove, nel caso di un trust fiscalmente interposto, i beni contenuti nel patrimonio in trust erano stati considerati come non soggetti all’imposta di successione perché, almeno dal punto di vista prettamente civilistico, appartenenti al trust e non al disponente.
Ora, quindi, l’Agenzia muta radicalmente orientamento, sulla base di quanto affermato dalle Entrate nella circolare n. 34/E del 20 ottobre 2023 ove si legge che «tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 346 del 1990 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto».
Tale ricostruzione dell’amministrazione fiscale risulta invero non condivisibile, posto che l’appartenenza di un bene all’attivo ereditario (il presupposto dell’imposta di donazione) è ricavabile incontrovertibilmente ed unicamente dalle regole civilistiche le quali richiedono, quantomeno, una sentenza dichiarativa di simulazione di trasferimento per far “rientrare” un determinato asset non intestato al de cuius nella di lui eredità. In una situazione di interposizione meramente fiscale (come nel caso del trust interposto), mancano quindi i presupposti civilistici per applicare l’imposta di successione, rendendo questa risposta dell’Agenzia sicuramente molto criticabile.
Sul punto occorrerà attendere quindi le prossime pronunce giurisprudenziali che, molto probabilmente, forniranno soluzioni diametralmente opposte e più adesive alla realtà civilistica, prima ancora che tributaria, dell’istituto.
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