La tassazione dei Trust: Circolare Agenzia delle Entrate N.34/E 2022
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Pubblicati finalmente i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di imposte dirette, indirette, monitoraggio fiscale e recepimento dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
In linea generale, la versione definitiva del documento di prassi fornisce le istruzioni operative sulla fiscalità del trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e delle modifiche normative introdotte dal Decreto fiscale 2020.
Imposizione Indiretta
L’Agenzia si conforma definitivamente all’orientamento, ormai più che consolidato, della Corte di Cassazione in materia di imposizione indiretta, considerando l’applicazione dell’imposta di donazione e successione imponibile al solo momento dell’attribuzione finale ai beneficiari.
Ai fini fiscali quindi, non risulterà rilevante una generica utilità economica ma si deve valutare l’effettivo aumento di patrimonio del beneficiario. La nuova Circolare evidenzia con chiarezza inoltre le interpretazioni dell’ADE sia con riguardo sia alla istituzione che alla dotazione (attraverso di atti di disposizione) di beni in Trust, oltre alle rilevanti tematiche riguardanti l’eventuale sostituzione di un trustee e dell’attribuzione dei beni ai beneficiari.
Proprio sotto quest’ultimo profilo l’amministrazione fiscale si conforma all’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che attribuisce rilevanza fondamentale all’attribuzione “stabile” dal trust ai beneficiari.
Inoltre l’amministrazione finanziaria ha stabilizzato la propria posizione in particolare tenendo conto dell’affidamento dei contribuenti che, adeguandosi alla precedente prassi amministrativa, abbiano liquidato e versato imposte al momento della costituzione o del conferimento di beni o diritti al trust.
Con l’introduzione del nuovo concetto di “esaurimento / rapporto esaurito” si riterrà infatti che i predetti versamenti possano essere considerati a titolo definitivo, senza necessità di effettuare ulteriori liquidazioni all’atto di successive attribuzioni a favore del beneficiario, a condizione che le attribuzioni abbiano ad oggetto i) i medesimi beneficiari e; ii) i medesimi beni e diritti.
Imposizione Diretta
Con riferimento alle imposte dirette, l’Agenzia ha fornito numerose istruzioni sulle “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia, che provengono da trust stabiliti in giurisdizioni considerate a fiscalità privilegiata. Tra gli aspetti più rilevanti della circolare dell’Agenzia delle Entrate c’è la disciplina delle imposte sui redditi.
Sono due i principali aspetti messi in evidenza nel documento di prassi:
- l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei «redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73»;
- una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».
Quest’ultima presunzione risulterà quindi rilevante per quanto concerne l’imposizione diretta anche nel caso in cui il beneficiario della attribuzione effettuata dal trust opaco estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non riceva dal trustee elementi idonei a individuare la parte imponibile della stessa.
Tutto ciò comporterà quindi una netta distinzione tra “patrimonio del trust” costituito dalla dotazione iniziale dello stesso e dagli eventuali trasferimenti in data successiva effettuati dal disponente o terzi a favore del fondo in trust e “reddito di trust” consistente nei proventi conseguiti dal patrimonio in trust, comprensivi di eventuali redditi reinvestiti o capitalizzati.
La determinazione del reddito dovrà avvenire con i criteri adottati dalla normativa fiscale italiana. Tali somme costituiranno quindi reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia, sempre a condizione di riuscire (attraverso apposita documentazione contabile prodotta dal trustee) ad operare la distinzione di cui sopra.
Monitoraggio Fiscale
La circolare termina con alcuni spunti anche relativi al monitoraggio fiscale.
Nello specifico vengono fornite indicazioni per i beneficiari di trust opachi esteri in qualità di titolari effettivi riportando che:
“I beneficiari di trust discrezionali, sulla base delle informazioni disponibili, come ad esempio il caso in cui il trustee comunica la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del trust, hanno l’obbligo di indicare nel quadro RW l’ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust, unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero.
Nell’ipotesi di omessa comunicazione di informazioni a lui note al momento della compilazione del Quadro RW e constatate dall’Amministrazione finanziaria nell’esercizio dei propri ordinari poteri di controllo, il beneficiario di trust discrezionale incorrerà nelle sanzioni previste per le violazioni relative all’omessa o infedele compilazione del quadro RW.”
CONCLUSIONI
Con la circolare 34/E l’Agenzia delle Entrate recepisce in toto non solo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di imposizione indiretta dei Trust, ma anche molti spunti portati alla luce dalla più attenta dottrina e, in generale, dagli operatori.
Come mai prima d’ora l’Italia risulta essere uno stato molto attrattivo per i trust, anche a fronte di una chiarezza finalmente granitica sull’imposizione fiscali e sul monitoraggio conseguenti all’istituzione dello strumento.
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