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Coronavirus, infortunio sul lavoro e responsabilità 231 [ENGLISH]

| Slclex | | Nessun commento su Coronavirus, infortunio sul lavoro e responsabilità 231 [ENGLISH]

Con l’imminente riapertura di tutte le attività commerciali, si sviluppano nuove tematiche relative al Coronavirus e la responsabilità “231/2001” per le società.

Ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 vengono previsti, come reati presupposto per l’applicazione alla società di una responsabilità amministrativa da reato l’omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La società incorrerà in responsabilità quindi, nel caso:

  1. vi è un infortunio sul lavoro (che determina la morte del dipendente o sue lesioni gravi o gravissime con prognosi superiore ai quaranta giorni);
  2. l’infortunio stesso è avvenuto a causa della violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. (si tratta di reato colposo, NON NECESSITA DI DOLO);
  3. l’ente ha tratto un vantaggio dalla situazione che si concreta nel risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione di misure di sicurezza preventive che avrebbero evitato l’incidente sul lavoro.

Il contagio da COVID-19 può essere considerato quindi un infortunio sul lavoro?
Di conseguenza, sono sorte (tra le altre) le seguenti domande.
Cosa succederebbe se un dipendente contrae il corona virus in una particolarmente grave? (ipotesi ricadente nel primo punto sopra elencato).
Cosa succederebbe nel caso il contagio fosse conseguenza diretta della violazione di norme sulla sicurezza per prevenire l’infezione? (ipotesi del secondo punto sopra elencato).
Cosa succederebbe nel caso la società abbia comunque tratto un vantaggio nella commissione del reato? Inteso come guadagno dal non aver adottato le misure di legge in materia di sicurezza? (ipotesi del terzo punto).

Il punto di partenza per un’analisi della disciplina è quello di capire se il contagio da Covid-19 possa essere considerato un infortunio sul lavoro.

A riguardo, per trarre qualche spunto, è probabilmente opportuno fare riferimento ai decreti emergenziali emanati dal Governo.
Il D.L. 17 marzo 2020, all’articolo 42 sembra confermare l’equiparazione all’infortunio sul lavoro.

Anche l’INAIL era intervenuta su tale previsione legislativa, rendendo chiaro che il contagio da COVID-19 può effettivamente essere considerato, ai fini assicurativi, come un infortunio sul lavoro, per il personale sanitario.

Ma ciò è valido anche per figure professionali del settore non sanitario?

A tale quesito è stata data risposta affermativa con nuova circolare INAIL di data 3 aprile 2020. L’ente  ha esposto infatti che “… l’Inail tutela … affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro … In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto …”operando i seguenti “distinguo”:

  • per gli operatori sanitari nonché per tutte le attività lavorative che comportano un costante contatto con il pubblico/utenza  è stato disposto che ove il contagio “… non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazioni delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga …”.
  • per quanto riguarda gli altri assicurati “… ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale …

L’INAIL ha quindi chiarito, al netto delle disposizioni in tema di ordine della prova,  che va garantita a tutti gli assicurati la possibilità di considerare il contagio da Coronavirus come infortunio sul lavoro.

Ovviamente tutto ciò è valido ai soli aspetti assicurativi ma risulta difficile pensare che tale interpretazione non possa essere estesa anche ad altri ambiti e quindi è in definitiva possibile considerare il contagio da Coronavirus come infortunio sul lavoro, anche per quanto concerne la normativa della responsabilità degli enti.

Si ricorda però che poterlo considerare come infortunio sul lavoro ai fini della normativa 231 non è sufficiente a determinare responsabilità amministrativa dell’ente, poiché è necessario fornire anche prova che il contagio sia addebitabile all’ente a causa di una mancanza di applicazione delle norme in materia di prevenzione.
Inoltre si necessiterebbe altresì di un vantaggio ricavato dall’ente nella disapplicazione di tali norme.
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Attualmente risulta quindi possibile che la responsabilità delle società “231” possa estendersi anche ai casi di contagio da Covid-19.
Risulta quindi necessaria la massima prudenza possibile per quanto riguarda i propri modelli organizzativi e i protocolli sanitari.

Per maggiori info sul tema, info@slceurope.net