Criptovalute in Italia: il nuovo obbligo di iscrizione nel registro Oam, tra nuove opportunità e pericolosi rischi
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In attuazione del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2022, n. 40), l’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM), con propria Circolare n. 41/2022, ha comunicato l’introduzione, a far data dal 16 maggio 2022, della Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute; sono tenuti all’iscrizione, i prestatori di servizi concernenti l’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia.
I soggetti che risultavano già operativi alla data di apertura del Registro, dispongono di 60 giorni di tempo – decorrenti dal 16 maggio 2022 – per comunicare la propria operatività in Italia; qualora tali soggetti rispettino detto termine di comunicazione, gli stessi possono continuare a svolgere la propria attività, senza dover attendere la conclusione dell’istruttoria da parte dell’Organismo; in caso di mancato adempimento, per converso, la prosecuzione dell’attività sarà considerata abusiva.
I soggetti non ancora operativi alla data di apertura del Registro, invece, dovranno previamente comunicare l’intenzione di operare in Italia, attendendo il provvedimento autorizzativo dell’Oam.
I requisiti normativi per l’iscrizione sono indicati dall’art.17-bis, comma 2, del D. Lgs 141/201: per le persone giuridiche, è necessaria la sede legale e amministrativa in Italia, ovvero la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; per le persone fisiche, invece, è necessaria la cittadinanza italiana, ovvero di altro stato appartenente all’Unione Europea, o ancora di stato diverso, a condizione che vi sia il domicilio nel territorio italiano.
Sul sito dell’OAM è stata resa disponibile un’area riservata, attraverso la quale potranno essere compilati, sottoscritti digitalmente ed inviati i documenti necessari per la richiesta di inizio attività.
L’OAM, verificata la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata, entro 15 giorni dalla sua ricezione, dispone ovvero nega l’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro. Il termine di 15 giorni può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a 10 giorni, qualora l’OAM ritenesse la comunicazione incompleta, ovvero ritenesse necessario integrare la documentazione prevista a corredo della comunicazione
Decorsi detti termini, qualora la documentazione fornita risultasse ancora insufficiente, l’Oam nega l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro; tale decisione, peraltro, non osta ad una successiva riproposizione della domanda.
Gli operatori iscritti al Registro dovranno comunicare trimestralmente – per via telematica – i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. In particolare, i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro devono trasmettere, per ciascun cliente, i relativi dati identificativi e i dati sintetici concernenti le operazioni effettuate.
E’ altresì previsto che l’Oam, a sua volta, possa fornire ogni informazione e documentazione detenuta, a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta al riciclaggio, nonchè alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.
Si tratta, invero, di una previsione che sembra andare ben oltre la portata della delega che l’aveva introdotta, e che consentirà di raccogliere una notevole mole di dati finanziari dei cittadini, nonché di conservarli per un significativo lasso di tempo.
In questi termini, è evidente la natura ambivalente del nuovo obbligo di iscrizione al registro Oam: da un lato, si tratta di un’opportunità per i crypto providers, i quali, al momento, possono iscriversi a costi contenuti, e senza particolari difficoltà amministrative e burocratiche, beneficiando di un immediato aumento di credibilità presso il pubblico degli investitori; dall’altro lato, l’intervenuta iscrizione potrebbe provocare un aumento del rischio di controlli sugli stessi crypto exchanges e sui loro clienti.
Per queste ragioni, sia la procedura di iscrizione che i successivi obblighi comunicativi, debbono essere gestiti con grande attenzione, facendo in modo che le informazioni fornite all’Autorità non eccedano quanto dalla stessa richiesto.